Cassazione Penale, quarta sezione, n. 37699/2021

Reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In seguito a un infortunio mortale di un lavoratore, la Corte di Appello di Venezia aveva condannato “Tizio”, datore di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2008 e presidente del consiglio di amministrazione della società “XXX”, per non aver fornito i cunei bloccaruote all’autoarticolato costituito dal trattore e dal semirimorchio, nel non aver provveduto affinché i lavoratori ricevessero una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo dei veicoli in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che potevano essere causati ad altre persone; nel non avere comunque adottato le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

La Suprema Corte ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha, più volte, sottolineato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili, come è avvenuto nel caso di specie, della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. Il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore e, quindi, indicare questo comportamento come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l’incolumità del lavoratore venga assicurata. Al contrario, non potrà mai eccepire che l’infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore allorché, come nel caso in disamina, gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand’anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell’infortunato.

Il profilo di colpa dell’imputato – ad avviso della Suprema Corte – è stato pertanto correttamente ravvisato nell’aver questi omesso di munire i mezzi, come invece avrebbe dovuto, di manuali di istruzione e di cunei blocca-ruote la cui apposizione avrebbe sicuramente scongiurato il tragico evento.