In questa sezione del Forum 231 abbiamo collezionato le principali domande che ci sono arrivate.

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  • È possibile per le società di capitali affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza?

Sì, la legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), comma 4-bis nell’articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle Società di capitale tale scelta, che è quindi considerata legittima. Ovviamente, la Società deve verificare, nel caso concreto, il rispetto dei princìpi di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione. Le linee Guida di Confindustria (pag. 85-86) così si esprimono: “A tal fine, è necessario assicurarsi che il Collegio Sindacale, investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, possieda i requisiti richiesti a tale organo. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto – sia pure ragionando in astratto – che la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio Sindacale (e organi equipollenti) possa svolgere la funzione di Organismo di vigilanza “non comprime affatto il requisito dell’autonomia dell’organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppatasi che ha rimarcato la centralità dell’autonomia e dell’indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell’art. 2399, lettera c), del codice civile” (Corte Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013). Dunque, la stessa giurisprudenza ha mostrato di non considerare in astratto la concentrazione di funzioni di controllo diverse in capo al medesimo organo come di per sé capace di svilire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di vigilanza. Ovviamente, compete alla singola impresa circondare i membri dell’organo di controllo di rafforzate garanzie di autonomia e indipendenza, in modo da rendere questa soluzione organizzativa davvero efficace in ottica esimente da responsabilità 231. Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Si tratta di un intervallo massimo di tempo intercorrente tra le riunioni del Collegio Sindacale. Per assicurare la continuità di azione di tale organo, laddove sia investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, si dovrebbe prevedere una maggiore frequenza delle riunioni. La continuità di azione impone inoltre di fare in modo che i componenti dell’Organismo di vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio reato, in modo da ricevere riscontri sull’efficacia del sistema di controllo di cui al modello organizzativo. Infine, deve essere oggetto di attenta verifica la sussistenza, in capo ai componenti del Collegio Sindacale, di requisiti di professionalità coerenti con le funzioni attribuite all’Organismo di vigilanza. Da questo punto di vista, come anticipato, l’attività di vigilanza su funzionamento e osservanza dei modelli, svolta dall’organo di controllo previsto dal decreto 231, rientra nell’ambito dei più ampi doveri di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Inoltre, la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla legge (art. 2399, che richiama anche l’art. 2382 c.c.) è in grado di assicurare adeguate garanzie anche sotto questo profilo, richiesto dalla giurisprudenza per i componenti dell’Organismo di vigilanza. Tuttavia, i compiti propri dell’OdV presuppongono competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, penale e societario; di tali cognizioni specialistiche i membri dei collegi sindacali potrebbero essere sprovvisti. Pertanto, qualora l’ente voglia attribuire la funzione di OdV al Collegio Sindacale, è necessario che valuti già al momento della selezione dei membri di quest’ultimo anche il possesso da parte dei candidati di competenze adeguate ai sensi del decreto 231. Occorre anche il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all’attività ispettiva, consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo. Per approfondire le conoscenze in ambiti settoriali (es. salute e sicurezza, ambiente), i membri del Collegio Sindacale cui è affidata la funzione di Organismo di vigilanza possono invece valersi dell’apporto conoscitivo di soggetti qualificati (come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il responsabile del settore ambientale, ecc.)”.

  • Nelle Società in controllo pubblico che adottano le Misure di Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) può essere un componente dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. 231/2001?

La delibera Anac n. 1134 dell’8 novembre 2017 prevede che: “In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale”. Ad ogni modo la Delibera Anac precisa che: “considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in constante coordinamento con quelle dell’OdV noimnato ai
sensi del citato decreto legislativo”.